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Guida al Condominio - FAQ

Quando vi è l'obbligo di nominare l’amministratore?

 

Nel diritto condominiale italiano, la figura dell’amministratore riveste un ruolo centrale nella gestione e nella rappresentanza dell’ente di gestione, la cui disciplina è contenuta principalmente negli artt. 1117 e ss. del Codice Civile e nelle relative disposizioni di attuazione. In particolare, con riferimento all’obbligo di nomina, l’art. 1129 c.c. stabilisce che essa diviene necessaria quando i condòmini sono più di otto, configurando così un vero e proprio obbligo legale in capo all’assemblea. Tale previsione risponde all’esigenza di garantire una gestione organizzata e trasparente della cosa comune in realtà condominiali caratterizzate da una pluralità significativa di partecipanti. Nel caso in cui l’assemblea non provveda, la norma attribuisce a ciascun condòmino, nonché all’amministratore dimissionario, la facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria affinché provveda alla nomina. Diversamente, nei Condominii con un numero inferiore di partecipanti, la nomina resta facoltativa; tuttavia, essa può divenire obbligatoria in presenza di un regolamento di natura contrattuale, ossia approvato all’unanimità o richiamato nei singoli atti di acquisto, il quale vincola tutti i condòmini ai sensi dell’art. 1372 c.c., producendo effetti analoghi a quelli di un contratto.

 

Quando avviene il cambio dell’amministratore?

 

Per quanto concerne la cessazione dell’incarico, il legislatore ha inteso valorizzare il carattere fiduciario del rapporto tra assemblea e amministratore. L’art. 1129 c.c. prevede infatti che l’amministratore possa essere revocato in ogni tempo dall’assemblea, anche in assenza di una specifica giusta causa, confermando così la piena discrezionalità dei condòmini nella valutazione dell’operato del mandatario. A ciò si affianca la possibilità di una revoca giudiziale, che presuppone tuttavia la sussistenza di gravi irregolarità, le quali sono individuate, anche a titolo esemplificativo, nella stessa disposizione normativa, come nel caso della mancata apertura ed utilizzazione del conto corrente intestato al Condominio, dell’omessa presentazione del rendiconto annuale o di una gestione opaca e non conforme ai principi di trasparenza. Le modalità con cui l’assemblea può deliberare la revoca o la nomina di un nuovo amministratore sono disciplinate dall’art. 1136 c.c., che stabilisce i quorum costitutivi e deliberativi, differenziandoli tra prima e seconda convocazione, al fine di garantire un adeguato bilanciamento tra partecipazione e funzionalità decisionale.

 

Qual' è la durata del mandato dell’amministratore?

 

La durata dell’incarico dell’amministratore è anch’essa regolata dall’art. 1129 c.c., il quale prevede che essa sia annuale, ma soggetta a rinnovo automatico per un ulteriore anno. Tale meccanismo, introdotto dalla riforma del Condominio di cui alla legge n. 220 del 2012, mira a garantire continuità nella gestione, evitando al contempo l’onere di una formale riconferma annuale. Ciò non incide, tuttavia, sul potere dell’assemblea di revocare in qualsiasi momento l’amministratore, che rimane una prerogativa insopprimibile dei condòmini.

 

A cosa servono le tabelle millesimali?

 

Le tabelle millesimali, la cui funzione è disciplinata dagli artt. 68 e 69 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, costituiscono lo strumento tecnico attraverso il quale viene determinato il valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare rispetto all’intero edificio, espresso in millesimi. Tale valore assume rilievo non solo ai fini della ripartizione delle spese, secondo quanto previsto dall’art. 1123 c.c., ma anche per la determinazione dei quorum assembleari, incidendo dunque direttamente sul funzionamento degli organi decisionali del Condominio. La modifica delle tabelle è, in linea generale, subordinata al consenso unanime dei condòmini, in quanto incide su diritti individuali di natura patrimoniale; tuttavia, l’art. 69 disp. att. c.c. consente una revisione anche a maggioranza in presenza di specifiche condizioni, quali l’errore originario o il sopravvenire di mutamenti rilevanti nella consistenza o nella destinazione delle unità immobiliari, tali da alterare significativamente il rapporto proporzionale tra i valori.

 

Cos’è la delega in assemblea condominiale?

 

L’ordinamento riconosce ampia flessibilità attraverso l’istituto della delega, disciplinato dall’art. 67 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile. Tale norma consente al condòmino di farsi rappresentare da un terzo mediante delega scritta, assicurando così la possibilità di partecipare indirettamente alle decisioni assembleari. Tuttavia, al fine di evitare fenomeni di concentrazione del potere decisionale, il legislatore ha introdotto limiti specifici, soprattutto nei Condominii di maggiori dimensioni, stabilendo che, qualora i partecipanti siano più di venti, ciascun delegato non possa rappresentare più di un quinto dei condòmini e del valore millesimale complessivo. Inoltre, per garantire l’imparzialità e l’autonomia dell’assemblea, è espressamente previsto che l’amministratore non possa essere destinatario di deleghe.

 

Lo stato patrimoniale è obbligatorio per il Condominio?

 

Sì. Fa parte del rendiconto condominiale che l’amministratore deve redigere ogni anno. Tale obbligo è espressamente previsto dall’art. 1130-bis del Codice Civile, introdotto dalla riforma del Condominio di cui alla legge n. 220 del 2012, che ha inteso rafforzare i principi di trasparenza e controllo nella gestione delle risorse comuni. In questo contesto, lo stato patrimoniale rappresenta una componente essenziale del rendiconto, in quanto consente di offrire una fotografia chiara e attendibile della situazione economico-finanziaria del Condominio in un determinato momento.

 

Cosa deve contenere lo stato patrimoniale?

 

Sotto il profilo contenutistico, lo stato patrimoniale deve essere strutturato in modo tale da evidenziare le attività e le passività facenti capo al Condominio, così da rendere immediatamente percepibile l’equilibrio tra risorse disponibili e obbligazioni assunte. In particolare, tra le attività rientrano tipicamente i crediti vantati nei confronti dei condòmini per quote non ancora versate, le disponibilità liquide presenti in cassa e sul conto corrente condominiale, nonché eventuali altre poste attive. Sul versante opposto, le passività comprendono i debiti nei confronti dei fornitori, gli impegni assunti per lavori deliberati e non ancora saldati, nonché i fondi accantonati per spese future, come quelli destinati alla manutenzione straordinaria. L’art. 1130-bis c.c. non impone una elencazione rigida delle voci, ma richiede che il documento sia idoneo a rappresentare in modo veritiero e comprensibile la situazione patrimoniale del Condominio.

 

È obbligatorio uno schema “civilistico” (tipo società)?

 

No. Non è richiesto uno schema rigido come per le società, ma deve essere chiaro, comprensibile e verificabile.

Il legislatore, infatti, non ha ritenuto di imporre al Condominio l’adozione di uno schema di stato patrimoniale conforme a quello previsto per i bilanci societari dagli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile. Ciò si spiega in ragione della diversa natura giuridica del Condominio, che non è un ente dotato di personalità giuridica né un soggetto imprenditoriale, ma una forma di gestione collettiva di beni comuni. Ne consegue che lo stato patrimoniale condominiale non deve rispettare rigidi formalismi tecnici, ma deve comunque essere redatto secondo criteri di chiarezza, intelligibilità e verificabilità, così come espressamente richiesto dall’art. 1130-bis c.c., al fine di consentire a tutti i condòmini, anche privi di specifiche competenze contabili, di comprendere agevolmente i dati esposti.

 

Cos’è il rendiconto condominiale?

 

Il rendiconto condominiale, di cui lo stato patrimoniale costituisce parte integrante, rappresenta il principale strumento attraverso cui l’amministratore adempie al proprio obbligo di informazione nei confronti dell’assemblea. Esso non si limita a una mera esposizione numerica, ma deve offrire una rappresentazione completa della gestione, includendo il registro di contabilità, il riepilogo finanziario e una nota esplicativa che illustri l’andamento della gestione e le principali voci di entrata e di uscita. Attraverso tale documento, i condòmini sono messi in condizione di conoscere come sono state impiegate le somme versate, quali entrate sono state effettivamente riscosse e quale sia la situazione complessiva dei debiti e dei crediti del Condominio, potendo così esercitare in modo consapevole il proprio diritto di controllo e di approvazione.

 

 

È obbligatorio applicare il principio di competenza come nelle società?

 

Al Condominio non si applicano in modo rigido i principi propri della contabilità d’impresa, tra cui il principio di competenza economica. Tale principio, cardine del bilancio societario, impone di imputare costi e ricavi all’esercizio di competenza indipendentemente dal momento in cui si verificano i relativi flussi finanziari. Nel contesto condominiale, invece, prevale un’impostazione più pragmatica, incentrata sulla trasparenza e sulla comprensibilità dei dati, come espressamente richiesto dall’art. 1130-bis c.c. Ciò significa che l’obiettivo principale non è quello di fornire una rappresentazione tecnico-contabile perfettamente aderente ai criteri economici, bensì quello di garantire che ogni condòmino possa comprendere con immediatezza la gestione delle risorse comuni, verificare la correttezza dell’operato dell’amministratore e partecipare in modo informato alle decisioni assembleari.